Versione italiana dell’accordo quadro di cooperazione siglato tra ANCI (Italia) e NAMRB (Bulgaria)
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE
TRA LA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI NELLA REPUBBLICA DI BULGARIA (NAMRB)
E
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)
A nome dei loro membri, le due associazioni, rappresentate dalle persone debitamente autorizzate, indicate quali referenti di entrambe le Parti:
convinti che lo sviluppo della cooperazione bilaterale sarà vantaggioso per entrambe le parti sottoscriventi il presente accordo;
ricordando che esse sono tenute al rispetto dei principi fondamentali delle autonomie locali e della Carta Europea sull’ Autonomia Locale del Consiglio d’Europa, così come ad impegnarsi per essa;
basandosi sulla pratica già maturata per lo sviluppo di relazioni bilaterali e per la firma di accordi come questo per la cooperazione con organizzazioni simili, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Settori di cooperazione
Entrambe le Parti svilupperanno una cooperazione reciproca e fornirano assistenza per i propri membri e per le amministrazioni in tutti i settori di interesse comune. Inoltre, tali campi potranno essere quelli in cui alcuni abbiano bisogno di una specifica assistenza in un particolare periodo.
I settori prioritari stabiliti per la cooperazione sono i seguenti:
- Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico;
- Problematiche delle aree montane e periferiche oltre a quelle dei comuni con bassa densità di popolazione;
- Il lavoro per i giovani a livello locale.
Entrambe le parti possono determinare anche altri campi prioritari. Esso dipende dalle esigenze dei propri membri e dallo sviluppo della democrazia locale nei rispettivi Paesi ed in Europa.
Articolo 1.а
Settori di cooperazione per il primo anno
Nel corso del primo anno, a partire dalla firma dell’accordo, entrambe le parti svilupperanno, quale settore prioritario, le attività e gli scambi tra giovani e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le attività, nel dettaglio, sono le seguenti:
- Promozione di scambi tra giovani dei Comuni membri di entrambe le Associazioni e lo sviluppo di reciproci programmi;
Favorire lo sviluppo della cooperazione tra città gemellate bulgare ed italiane, con particolare attenzione per la partecipazione dei giovani nelle politiche a livello locale;
Promuovere forum tra giovani delle organizzazioni giovanili italiane e bulgare su questioni riguardanti i comuni;
Partecipazione reciproca alle iniziative delle organizzazioni culturali internazionali;
Supporto istituzionale e morale alle attività previste per l’anno 2013 “Italia-Bulgaria” e per i prossimi eventi culturali – sia per il patrimonio culturale materiale che per quello immateriale;
Supporto per gli appuntamenti e per le attività in programma per la “Capitale europea della cultura nel 2019″ per tutto quello che concerne la realizzazione delle previste manifestazioni riguardanti il patrimonio culturale immateriale nei Comuni italiani e bulgari.
Articolo 2
Le forme di cooperazione
Le forme di cooperazione tra le parti potrebbero essere:
Scambio di informazioni utili utilizzano tutti i modi accessibili dando priorità alle migliori pratiche per il governo comunale;
Scambi di visite da ambo le parti, per incontri, formazione e per consultazioni da svolgersi in Bulgaria, Italia o in altri paesi.
Scambio della sintesi dei risultati delle consultazione tra i membri delle due organizzazioni;
Interazione tra i due rappresentanti delle parti durante incontri internazionali multilaterali, conferenze ed altri forum degli enti locali in Europa e nel resto del mondo;
Sviluppo, applicazione e partecipazione congiunti per progetti con finanziamento di fondi europei e di altra natura, nonché con altri paesi;
Sostegno ed assistenza reciproci per lo sviluppo di cooperazione tra i membri delle due organizzazioni e per il gemellaggio tra città italiane e bulgare.
Entrambe le parti possono stabilire, anche altre forme di cooperazione.
Articolo 3
Cooperazione con il Comitato delle Regioni ed il Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa.
Le parti determinano come una priorità della loro cooperazione consultarsi se necessario, oltre che sviluppare e difendere posizioni comuni e condurre attività congiunte tra i rappresentanti dei loro membri della delegazione del Comitato delle Regioni, del Consiglio Europeo e del Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa.
Articolo 4
Impegni finanziari ed amministrativi
Il presente accordo non prevede alcun impegno finanziario diretto per le entrambe le parti. Tutte le attività amministrative o gli impegni finanziari concreti per eventi comuni, invito per le visite o altra forma delle su menzionate modalità di cooperazione saranno oggetto di negoziazione tra entrambe le parti, a seconda di ogni singolo caso specifico.
Entrambe le parti selezionano uno o più esperti, all’interno delle proprie amministrazioni, come persone di contatto e relazioni operative per l’attuazione dell’accordo.
Articolo 6
Le modifiche del testo dell’accordo, è
Il testo dell’accordo può essere modificato da una richiesta di una delle parti, che deve essere inviato all’altra parte in forma scritta. Un allegato con le modifiche approvate dalle autorità competenti di entrambe le parti e firmati da persone autorizzate deve essere allegato al presente accordo.
Articolo 7
Durata del contratto
Il presente accordo entra in vigore dalla data della firma dello stesso da parte di entrambi i soggetti coinvolti e rimane in vigore per un periodo di un anno con possibile rinnovo automatico per un ulteriore periodo di dodici (12) mesi, a meno che non sia richiesto il recesso anticipato mediante invio di una comunicazione scritta di una parte che viene trasmessa all’altra parte entro tre mesi dalla data di scadenza del presente accordo.
Articolo 8
Lingue
Il presente accordo è firmato in tre copie in lingua bulgara, italiana e inglese.
In caso di controversia sarà considerata la versione inglese dell’accordo